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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

28857
Stato 50 occorrenze
  • 1988
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

3. La lettura del decreto equivale a notificazione per le parti presenti. Il decreto è notificato alle parti non presenti almeno cinque giorni prima

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Diritti delle parti

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Costituzione delle parti

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Esame delle parti

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Dichiarazioni orali delle parti

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Costituzione delle parti

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Difensore delle altre parti private

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Memorie e richieste delle parti

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Esame delle parti private

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

4. Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private può essere condotto dal pretore sulla

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Notificazioni richieste dalle parti private

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Diritto delle parti in ordine alla documentazione

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4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle

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Applicazione della pena su richiesta delle parti

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1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purché non

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parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.

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5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.

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2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.

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2. Se la sentenza è appellata da una delle altre parti, si applica la disposizione dell'articolo 580. Tale disposizione non si applica se, entro

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2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori.

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2. Le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale.

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parti private già esaminate. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame, secondo l'ordine indicato negli articoli 498 commi 1 e 2 e 503

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Poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti private

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3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.

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2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.

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1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.

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3. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

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5. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione.

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1. I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro nell'ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati.

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1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.

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1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma dell'articolo 190 comma 1.

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1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice dichiara aperta la discussione.

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2. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione per le parti presenti.

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parti o a seguito delle letture disposte a norma degli articoli 511, 512 e 513, può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la

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2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496.

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1. Se occorre verificarne la provenienza, il documento è sottoposto per il riconoscimento alle parti private o ai testimoni.

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1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444 comma 1, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

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3. Se è presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione.

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3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

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4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta.

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5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore.

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3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione.

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3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza.

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3. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono.

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5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la

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1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei

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3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla

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4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può

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1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella

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4. L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed è notificata alle parti private.

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